La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso in materia di patrocinio a spese dello stato per un cittadino straniero. La causa dell'inammissibilità è un grave errore procedurale: il difensore ha erroneamente seguito le norme del codice di procedura civile anziché quelle del codice di procedura penale, applicabili alla materia. La decisione sottolinea l'importanza cruciale di rispettare le corrette formalità processuali per l'impugnazione.
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