Un Avvocato otteneva un decreto ingiuntivo per compensi professionali contro una Società. La Società si opponeva, eccependo l'incompetenza del Tribunale. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza ma non revocava il decreto ingiuntivo, ritenendolo validamente emesso. La Società ricorreva in Cassazione. La Corte ha stabilito che se il giudice dell'opposizione dichiara la propria incompetenza, deve sempre revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche se lo aveva ritenuto inizialmente valido. La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza e revocato il decreto ingiuntivo e incompetenza, compensando le spese.
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