Una società ricorre contro un sequestro preventivo su un immobile di sua proprietà, venduto con patto di riservato dominio a una società poi fallita. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, affermando che, nonostante la titolarità formale del bene, la società venditrice non era estranea all'operazione distrattiva, avendo partecipato consapevolmente a uno schema che ha danneggiato i creditori della società fallita.
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