Un condannato ha contestato l'esecuzione della pena dopo estradizione, sostenendo che l'estradizione ottenuta per un provvedimento provvisorio non potesse giustificare la condanna definitiva. Ha anche eccepito la mancata consegna per un secondo reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il principio di specialità dell'estradizione si applica ai fatti per cui è stata richiesta la consegna, non alla natura del titolo (cautelare o definitivo). Una volta estradato per un fatto, lo Stato può eseguire la pena per quel fatto, anche se il titolo cautelare iniziale è venuto meno. Per il secondo punto, il ricorso era troppo generico.
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