I Committenti citano in giudizio L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da gravi difetti dell'opera, tra cui infiltrazioni d'acqua e problemi di umidità. L'Appaltatore eccepisce la decadenza dell'azione, affermando che la scoperta dei vizi era avvenuta molto tempo prima rispetto alla denuncia formale. La Corte d'Appello dichiara inammissibile la perizia di Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) perché prodotta in ritardo dalle parti. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Appaltatore: la perizia svolta prima del processo, sebbene acquisita dall'esperto del giudice e discussa tra le parti, costituisce prova perfettamente utilizzabile per accertare la tempestività della contestazione. La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame della decadenza alla luce della relazione peritale.
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