Un proprietario, coinvolto in un accertamento tecnico preventivo (ATP) per infiltrazioni e risultato estraneo ai fatti, ha citato in giudizio la controparte per ottenere il rimborso delle spese legali e tecniche sostenute. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, specificando che le spese dell'accertamento tecnico preventivo non possono essere recuperate con un'azione autonoma per danni. Esse possono essere liquidate solo nel successivo giudizio di merito, a condizione che vi sia un nesso di strumentalità, ovvero che l'ATP sia stato propedeutico a quella specifica causa.
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