Un'impresa edile esegue lavori nel 1998 ma chiede il pagamento solo nel 2008. La Corte d'Appello, a causa del lungo ritardo, presume la gratuità della prestazione. La Corte di Cassazione annulla tale decisione, stabilendo che la presunzione di gratuità non può derivare dal solo silenzio del creditore. L'onere di provare che la prestazione fosse gratuita spetta al committente, non all'impresa. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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