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Art. 698 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 698 Codice di Procedura Civile

Gravi difetti dell’opera: l’A.T.P. salvaguarda l’appaltatore
I Committenti citano in giudizio L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da gravi difetti dell'opera, tra cui infiltrazioni d'acqua e problemi di umidità. L'Appaltatore eccepisce la decadenza dell'azione, affermando che la scoperta dei vizi era avvenuta molto tempo prima rispetto alla denuncia formale. La Corte d'Appello dichiara inammissibile la perizia di Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) perché prodotta in ritardo dalle parti. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Appaltatore: la perizia svolta prima del processo, sebbene acquisita dall'esperto del giudice e discussa tra le parti, costituisce prova perfettamente utilizzabile per accertare la tempestività della contestazione. La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame della decadenza alla luce della relazione peritale.
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Responsabilità dell’Appaltatore: l’eccezione tardiva non salva dai difetti
Un Condominio ha citato in giudizio un'Azienda Costruttrice per gravi difetti nell'edificio. L'Azienda ha eccepito la prescrizione e la decadenza del diritto, sostenendo la tardività della denuncia dei vizi e dell'azione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando la sua responsabilità dell'appaltatore. Ha stabilito che l'eccezione di prescrizione, seppur sollevata in fase di accertamento tecnico preventivo, non è valida se riproposta tardivamente nel giudizio di merito. Il Condominio ha quindi ottenuto il risarcimento dei danni per i vizi riscontrati.
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Accertamento tecnico preventivo valido malgrado la lite ereditaria
La proprietaria di un immobile danneggiato da infiltrazioni di acqua piovana ha promosso un accertamento tecnico preventivo contro il proprietario del piano superiore. L'uomo si è opposto sostenendo la litispendenza con una causa successoria già pendente tra loro e altri parenti. Il Tribunale ha respinto l'eccezione, ritenendo diverse le domande e le parti. Il vicino ha quindi presentato regolamento di competenza in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che i provvedimenti di istruzione preventiva sono provvisori, non sono impugnabili e non possono mai trovarsi in litispendenza con un giudizio ordinario di merito.
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