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Art. 696-bis Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 696-bis Codice di Procedura Civile

Spese accertamento tecnico preventivo a carico dell’istante
Un cittadino ha avviato una procedura di istruzione preventiva contro due controparti per verificare determinati vizi tecnici. Al termine delle operazioni peritali, il tribunale ha inizialmente posto il compenso del perito a carico di tutte le parti in solido. Le controparti hanno presentato opposizione, contestando la ripartizione del debito. Il giudice ha accolto il reclamo, stabilendo che le spese dell'esperto ricadono per intero sul soggetto richiedente. Il promotore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso e confermato la regola fondamentale: le spese accertamento tecnico preventivo gravano esclusivamente su chi richiede la procedura, poiché la fase preliminare non decide vincitori né vinti. L'addebito definitivo tra le parti avverrà solo nel successivo giudizio di merito in base all'esito finale della controversia.
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Consulenza tecnica preventiva: ammesso l’appello contro l’errore
Un proprietario ha richiesto una consulenza tecnica preventiva per verificare l'esistenza di una servitù di panorama sul terreno vicino. Il Giudice di Pace, invece di limitarsi a nominare un esperto, ha emesso una vera e propria sentenza di merito, dichiarando inesistente il diritto e condannando il richiedente alle spese. Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile l'appello del proprietario, ritenendo la decisione del primo giudice non impugnabile perché del tutto anomala. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del proprietario: anche un provvedimento abnorme e giuridicamente inesistente può essere impugnato con i normali mezzi di impugnazione. La sentenza del Tribunale è stata quindi annullata con rinvio.
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