Una cittadina ha promosso un accertamento tecnico preventivo per verificare le cause di uno smottamento, ma la perizia le è stata sfavorevole. I vicini coinvolti l'hanno citata in giudizio chiedendo solo il rimborso delle spese legali e peritali della fase preventiva, senza avviare una causa sul merito della responsabilità. I giudici di merito hanno accolto la domanda, condannando la donna. La Corte di Cassazione ha però annullato la sentenza, stabilendo che le spese dell'accertamento tecnico preventivo non possono essere regolate secondo la soccombenza in assenza di un vero giudizio di merito sulla pretesa sostanziale. Tali costi restano provvisoriamente a carico di chi ha richiesto la procedura e possono essere recuperati solo all'interno di un successivo processo che decida sul diritto contestato.
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