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Art. 696-bis Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 696-bis Codice di Procedura Civile

Accertamento tecnico preventivo: stop al ricorso in Cassazione
Due società commerciali hanno presentato un ricorso per accertamento tecnico preventivo contro il fornitore elettrico, lamentando gravi guasti ai macchinari causati da sbalzi di tensione nell'immobile aziendale. Il Tribunale ha respinto la richiesta per assenza di presupposti di urgenza, condannando le istanti a rimborsare le spese legali. Le imprese hanno impugnato direttamente il provvedimento di rigetto davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'addebito delle spese di lite. I Giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. L'ordinanza che nega la perizia preventiva e decide sulle spese non può essere impugnata in Cassazione, ma deve essere contestata unicamente tramite reclamo al collegio dei magistrati del medesimo Tribunale.
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Crollo Copertura Piscina: La Qualificazione del Contratto tra Appalto e Vendita
Un Cliente ha commissionato a un'Azienda la costruzione di una copertura telescopica per piscina. La struttura è crollata a causa della neve. Il Cliente ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, sostenendo vizi di costruzione. L'Azienda ha chiesto il rimborso delle spese di rimozione. Il Tribunale ha dato ragione al Cliente. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, qualificando il contratto come compravendita e attribuendo il crollo alla negligenza del Cliente, che non aveva rimosso la neve. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Cliente, confermando la decisione d'Appello. Ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla qualificazione del contratto e ha escluso la responsabilità dell'Azienda, dato che il Cliente non aveva rimosso la neve.
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Spese accertamento tecnico preventivo a carico dell’istante
Un cittadino ha avviato una procedura di istruzione preventiva contro due controparti per verificare determinati vizi tecnici. Al termine delle operazioni peritali, il tribunale ha inizialmente posto il compenso del perito a carico di tutte le parti in solido. Le controparti hanno presentato opposizione, contestando la ripartizione del debito. Il giudice ha accolto il reclamo, stabilendo che le spese dell'esperto ricadono per intero sul soggetto richiedente. Il promotore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso e confermato la regola fondamentale: le spese accertamento tecnico preventivo gravano esclusivamente su chi richiede la procedura, poiché la fase preliminare non decide vincitori né vinti. L'addebito definitivo tra le parti avverrà solo nel successivo giudizio di merito in base all'esito finale della controversia.
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Diritto di regresso: l’impresa edile vince contro il produttore
I proprietari di una villetta subiscono gravi infiltrazioni d'acqua a causa della rottura del tetto in plastica dopo una grandinata. L'impresa edile che ha eseguito i lavori viene condannata a risarcire i proprietari, ma chiede di essere tenuta indenne dal produttore dei materiali difettosi. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del produttore, confermando che l'impresa edile ha il pieno diritto di regresso nei suoi confronti ai sensi del Codice del Consumo. Questo diritto si applica anche se il rapporto originario derivava da un contratto di appalto, poiché la legge equipara l'appalto alla vendita quando l'obiettivo è la fornitura di beni di consumo. Il produttore deve quindi rimborsare l'impresa edile per i danni risarciti ai clienti.
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Consulenza tecnica preventiva: ammesso l’appello contro l’errore
Un proprietario ha richiesto una consulenza tecnica preventiva per verificare l'esistenza di una servitù di panorama sul terreno vicino. Il Giudice di Pace, invece di limitarsi a nominare un esperto, ha emesso una vera e propria sentenza di merito, dichiarando inesistente il diritto e condannando il richiedente alle spese. Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile l'appello del proprietario, ritenendo la decisione del primo giudice non impugnabile perché del tutto anomala. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del proprietario: anche un provvedimento abnorme e giuridicamente inesistente può essere impugnato con i normali mezzi di impugnazione. La sentenza del Tribunale è stata quindi annullata con rinvio.
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