Un cittadino ha avviato una procedura di istruzione preventiva contro due controparti per verificare determinati vizi tecnici. Al termine delle operazioni peritali, il tribunale ha inizialmente posto il compenso del perito a carico di tutte le parti in solido. Le controparti hanno presentato opposizione, contestando la ripartizione del debito. Il giudice ha accolto il reclamo, stabilendo che le spese dell'esperto ricadono per intero sul soggetto richiedente. Il promotore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso e confermato la regola fondamentale: le spese accertamento tecnico preventivo gravano esclusivamente su chi richiede la procedura, poiché la fase preliminare non decide vincitori né vinti. L'addebito definitivo tra le parti avverrà solo nel successivo giudizio di merito in base all'esito finale della controversia.
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