Un'azienda sanitaria ha visto il suo appello dichiarato inammissibile per tardività. L'azienda sosteneva dovesse applicarsi il vecchio termine di un anno perché un procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP) era iniziato prima della riforma che ha introdotto il termine impugnazione semestrale (L. 69/2009). La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la data rilevante è quella di instaurazione del giudizio di merito, non quella del precedente procedimento istruttorio preventivo.
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