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Art. 684 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Sospensione Ordine Esecuzione: No all’obbligo per la Procura
Un uomo, condannato per omicidio, chiede alla Procura di posticipare l'esecuzione della sua pena per gravi motivi di salute. La Procura emette comunque l'ordine di carcerazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che non esiste un obbligo automatico di sospensione dell'ordine di esecuzione in questi casi. Il dovere della Procura è solo quello di informare il Tribunale di Sorveglianza, unico organo competente a decidere. Il ricorso del condannato è stato respinto anche perché, nel frattempo, aveva ottenuto la detenzione domiciliare, rendendo la questione superata e priva di interesse concreto.
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