Un soggetto condannato, autorizzato a scontare la pena in detenzione domiciliare presso la propria residenza per motivi di salute, ha presentato una nuova istanza di misura alternativa alla scadenza del beneficio. Sia il tribunale di origine che quello del luogo di attuale domicilio si sono dichiarati incompetenti, creando un blocco procedurale. La Corte di Cassazione ha risolto il contrasto individuando la competenza territoriale sorveglianza in capo al tribunale della circoscrizione in cui il condannato risiede al momento della nuova richiesta. Trattandosi di una domanda autonoma, la competenza si radica infatti nel luogo di dimora effettivo dell'interessato.
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