Il Procuratore Generale ha impugnato una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di un cittadino straniero, lamentando la mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato per reati in materia di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha chiarito che, in tema di patteggiamento e misure di sicurezza, il codice di procedura penale consente il ricorso per cassazione solo contro l'applicazione di una misura illegale, e non contro l'omessa pronuncia della stessa. Per contestare l'omissione, il pubblico ministero deve proporre appello davanti al Tribunale di sorveglianza. Di conseguenza, il ricorso della pubblica accusa è stato respinto.
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