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Art. 680 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 680 Codice di Procedura Penale

Misura di sicurezza della libertà vigilata: carcere non basta
Un detenuto condannato per associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori contesta la misura di sicurezza della libertà vigilata confermata dal Tribunale di sorveglianza. Il magistrato di merito ha basato la pericolosità sociale sul ruolo apicale nel clan, su un processo pendente per estorsione e sull'assenza di risarcimenti verso le vittime, ritenendo il buon comportamento carcerario un elemento non sufficiente. Il condannato ricorre in Cassazione sostenendo la prevalenza della propria condotta carceraria positiva. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché richiede una rivalutazione dei fatti vietata nel giudizio di legittimità, confermando la misura e condannando il ricorrente al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Pena espiata e misura di sicurezza della libertà vigilata
Un condannato per gravi reati associativi ha interamente scontato oltre venti anni di reclusione in regime differenziato. All'uscita dal carcere, la magistratura di sorveglianza gli ha imposto per due anni la misura di sicurezza della libertà vigilata. I giudici hanno motivato la scelta con l'assenza di revisione critica del passato mafioso e una recente violenta aggressione contro un compagno di detenzione. Il condannato ha presentato ricorso lamentando l'assenza di un ruolo direttivo nella cosca e un complessivo percorso carcerario positivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la piena legittimità della valutazione sulla pericolosità sociale attuale basata sulla gravità dei reati e sulla violenza commessa in carcere, condannandolo alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Pericolosità sociale e libertà vigilata: confermata la cura
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura della libertà vigilata con obbligo di dimora in una struttura terapeutica per una donna assolta dal reato di atti persecutori per vizio totale di mente. La difesa ha contestato la sussistenza della pericolosità sociale e libertà vigilata, ritenendo le prescrizioni sproporzionate e assimilabili alla carcerazione. I giudici hanno invece rilevato che la discontinuità nelle terapie e i recenti episodi di reato dimostrano il persistere del pericolo di recidiva. L'obbligo di rimanere nella comunità risponde a precise esigenze di cura e non trasforma la misura in una detenzione illegittima. La Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso della difesa.
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Misure cautelari: la rinuncia rende il ricorso inammissibile
L'Indagato subiva la custodia per il reato di associazione a delinquere finalizzata a bancarotta e autoriciclaggio. Dopo il rigetto della richiesta di revoca da parte del Giudice per le Indagini Preliminari e del Tribunale del Riesame, la difesa proponeva ricorso in Cassazione. La difesa contestava la motivazione sui pericoli di reiterazione del reato. Durante il procedimento di legittimità, il giudice procedente accoglieva una nuova istanza e sostituiva la custodia con una misura meno restrittiva. Di conseguenza, l'Indagato presentava formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per le Misure cautelari a causa della sopravvenuta carenza di interesse, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Misura di sicurezza: ricovero o cura libera? Decide il Tribunale
Un imputato prosciolto per vizio totale di mente subisce l'applicazione di una misura di sicurezza residenziale presso una struttura specializzata. L'uomo impugna la decisione davanti al Tribunale di sorveglianza per ottenere una misura non residenziale, ossia l'obbligo di frequentare il Centro di salute mentale. Il Tribunale dichiara inammissibile l'appello ritenendo competente il Magistrato di sorveglianza sulle sole modalità esecutive. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del difensore. I giudici supremi stabiliscono che la contestazione riguarda la tipologia e i presupposti della misura e non la sua mera esecuzione. La competenza spetta quindi al Tribunale di sorveglianza, che dovrà riesaminare il caso nel merito.
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Aggravamento della misura di sicurezza: da libertà a casa lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato l'aggravamento della misura di sicurezza a carico di una donna precedentemente sottoposta a libertà vigilata. Il giudice di sorveglianza ha sostituito il regime di libertà con l'assegnazione alla casa di lavoro per due anni. La decisione scaturisce dalla frequentazione di soggetti pregiudicati e dal coinvolgimento in recenti episodi di minacce e lesioni personali. Inoltre, le indagini hanno attestato legami persistenti con la criminalità organizzata. I giudici hanno chiarito che il magistrato può disporre l'inasprimento sanzionatorio basandosi su nuove condotte illecite e sulla trasgressione delle prescrizioni, senza dover attendere una condanna definitiva per i nuovi fatti contestati.
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Libertà vigilata: negato il cambio casa, decide il Tribunale
Un uomo sottoposto alla misura della libertà vigilata, dopo aver ottenuto la liberazione condizionale, ha chiesto al Magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a trasferire il proprio domicilio da Roma alla Sicilia per convivere con la compagna. Il giudice ha respinto la richiesta poiché la compagna conviveva con soggetti legati a un comitato locale e il padre di lei era un ex brigatista con relazioni qualificate con ambienti terroristici. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha stabilito che i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza riguardanti le prescrizioni della libertà vigilata non si impugnano direttamente in Cassazione, ma tramite appello davanti al Tribunale di sorveglianza. Pertanto, la Corte ha riqualificato il ricorso in appello e ha trasmesso gli atti al Tribunale competente.
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Libertà vigilata e pericolosità sociale: la recidiva blocca il ricorso
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che confermava l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il ricorrente sosteneva l'assenza di una sua reale pericolosità sociale attuale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che i motivi presentati riproducevano semplicemente contestazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito. La valutazione sulla pericolosità sociale attuale è stata ritenuta corretta e logica, in quanto fondata sulle ripetute ricadute nel crimine da parte del soggetto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Revoca libertà vigilata: passato criminale blocca lo stop anticipato
Un condannato ha richiesto l'interruzione anticipata della sua misura di sicurezza. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, confermando la decisione dei giudici precedenti. La Corte ha stabilito che per la revoca anticipata della libertà vigilata non basta dimostrare di non aver commesso nuovi reati dopo la scarcerazione. Il grave passato criminale e i lunghi periodi di latitanza sono elementi negativi che prevalgono, indicando una persistente pericolosità sociale. Il semplice trascorrere del tempo non è sufficiente a dimostrare un reale cambiamento e a giustificare la fine del controllo.
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Conversione dell’appello in ricorso: Cassazione annulla errore
Un Tribunale di Sorveglianza ha erroneamente trasformato un appello in un ricorso per la Cassazione. Il caso riguardava un soggetto a cui era stata applicata una misura di sicurezza senza un'udienza. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che la conversione dell'appello in ricorso era illegittima. I giudici supremi hanno chiarito che l'appello contro le misure di sicurezza del Magistrato di Sorveglianza deve essere sempre deciso dal Tribunale di Sorveglianza. Di conseguenza, gli atti sono stati restituiti al Tribunale perché celebri il corretto processo d'appello.
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Pericolosità Sociale: Legami di Mafia e Famiglia Bloccano la Libertà
La Corte di Cassazione ha confermato la misura della libertà vigilata per un uomo a causa della sua persistente pericolosità sociale. Nonostante avesse scontato la pena per associazione mafiosa, i giudici hanno ritenuto decisivi i suoi gravi precedenti, la lunga durata del vincolo con il clan e i legami familiari con il capo dell'organizzazione. La sentenza stabilisce che la valutazione della pericolosità sociale deve essere attuale e basarsi su un'analisi complessiva della persona, includendo il suo comportamento e il suo reinserimento nel territorio di origine. Il ricorso dell'uomo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
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Misure di sicurezza: guida alla pericolosità sociale
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, ha affrontato il tema della legittimità delle Misure di sicurezza applicate a soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Il provvedimento chiarisce che la valutazione della pericolosità non può essere presunta, ma deve basarsi su elementi concreti e attuali. La decisione sottolinea l'importanza del giudizio di riesame per garantire che la libertà individuale non sia compressa oltre il tempo strettamente necessario alla prevenzione di nuovi reati.
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Libertà vigilata: criteri per la revoca della misura
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso per la revoca anticipata della libertà vigilata presentato da un soggetto condannato per gravi reati associativi. La decisione ribadisce che la pericolosità sociale deve essere valutata in modo attuale e che la revoca richiede prove certe di un'evoluzione positiva della personalità del reo, non bastando il mero decorso del tempo o l'assenza di nuove denunce.
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