L'Indagato subiva la custodia per il reato di associazione a delinquere finalizzata a bancarotta e autoriciclaggio. Dopo il rigetto della richiesta di revoca da parte del Giudice per le Indagini Preliminari e del Tribunale del Riesame, la difesa proponeva ricorso in Cassazione. La difesa contestava la motivazione sui pericoli di reiterazione del reato. Durante il procedimento di legittimità, il giudice procedente accoglieva una nuova istanza e sostituiva la custodia con una misura meno restrittiva. Di conseguenza, l'Indagato presentava formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per le Misure cautelari a causa della sopravvenuta carenza di interesse, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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