La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per spaccio di lieve entità. Il ricorrente contestava l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, lamentando la mancata valutazione della sua situazione familiare e lavorativa. La Suprema Corte ha chiarito che l'imputato non ha fornito la prova dei documenti allegati, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Inoltre, i giudici hanno ritenuto del tutto logica la decisione del giudice di merito, basata sul fatto che lo straniero traeva il proprio sostentamento esclusivamente dall'attività illecita, in assenza di un lavoro regolare. Di conseguenza, l'ordine di espulsione è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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