Un condannato per associazione mafiosa ed estorsione ha chiesto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata prima della scadenza biennale. Il richiedente ha evidenziato un regolare lavoro, l'assenza di nuove denunce e la partecipazione ai percorsi carcerari. I giudici hanno respinto l'istanza evidenziando la persistenza della pericolosità sociale, confermata da sanzioni disciplinari in carcere, lettere scambiate con esponenti della criminalità e il mancato distacco dall'ambiente mafioso originario. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la revoca della misura di sicurezza esige fatti nuovi, certi e univoci in grado di escludere del tutto il pericolo di recidiva.
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