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Art. 679 Codice di Procedura Penale

Espulsione dello straniero confermata dopo la pena per omicidio
La Corte di Cassazione ha confermato l'espulsione dello straniero condannato per l'omicidio della moglie al termine dell'espiazione di dodici anni di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto ancora attuale la pericolosità sociale del condannato perché l'uomo si era reso irreperibile per anni dopo la scarcerazione, non aveva mostrato alcun ripensamento critico per il delitto e viveva senza permesso di soggiorno né un lavoro lecito. La Suprema Corte ha respinto il ricorso del condannato. I giudici hanno chiarito che i benefici carcerari non bastano a dimostrare un reale recupero se mancano segni di evoluzione della personalità. Inoltre, la totale assenza di mezzi di sostentamento e di documenti di soggiorno crea un pericolo concreto di reiterazione del crimine.
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Carcere esemplare, ma pericolosità sociale e libertà vigilata
Il Tribunale di sorveglianza ha disposto tre anni di misura di sicurezza per un condannato per associazione mafiosa. Il soggetto ha presentato ricorso in Cassazione evidenziando che il giudice della prevenzione aveva in precedenza escluso la sua pericolosità grazie alla condotta carceraria impeccabile e al tempo trascorso dai fatti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Il tema di pericolosità sociale e libertà vigilata richiede un apprezzamento autonomo da parte del magistrato di sorveglianza. Il comportamento regolare in cella e il decorso degli anni non bastano a escludere il rischio di recidiva. Il condannato, infatti, aveva già riallacciato i legami con il crimine organizzato dopo una lunghissima detenzione passata e non ha dimostrato una reale dissociazione dalla consorteria mafiosa né una concreta prospettiva di sostentamento lecito.
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Revoca della misura di sicurezza tra lavoro e vincoli mafiosi
Un condannato per associazione mafiosa ed estorsione ha chiesto la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata prima della scadenza biennale. Il richiedente ha evidenziato un regolare lavoro, l'assenza di nuove denunce e la partecipazione ai percorsi carcerari. I giudici hanno respinto l'istanza evidenziando la persistenza della pericolosità sociale, confermata da sanzioni disciplinari in carcere, lettere scambiate con esponenti della criminalità e il mancato distacco dall'ambiente mafioso originario. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la revoca della misura di sicurezza esige fatti nuovi, certi e univoci in grado di escludere del tutto il pericolo di recidiva.
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Fungibilità delle misure di sicurezza: stop allo scomputo
Un uomo condannato ha richiesto di scomputare 195 giorni da una nuova misura restrittiva, la libertà controllata. Il richiedente sosteneva di aver già scontato ingiustamente quel periodo sotto il regime della libertà vigilata. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato il diniego dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la fungibilità delle misure di sicurezza non detentive non è prevista dalla legge. Tale istituto riguarda esclusivamente il carcere o le misure cautelari detentive. Inoltre, la libertà vigilata serve a neutralizzare una pericolosità sociale attuale, la quale non può essere cancellata o compensata da restrizioni subite in passato.
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Revoca misura di prevenzione: Cassazione ribalta il no dei giudici
Un Individuo aveva chiesto la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ma i giudici di merito avevano respinto la sua richiesta. Essi ritenevano che la misura dovesse essere in corso di esecuzione per poter essere revocata e che non si potesse applicare un'altra norma specifica per i periodi di pena brevi. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che la revoca di una misura di prevenzione è sempre possibile, anche se la misura non è ancora stata eseguita. La valutazione della pericolosità sociale del soggetto deve essere attuale. La Cassazione ha quindi annullato la decisione precedente, ordinando un nuovo esame del caso.
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Espulsione nel patteggiamento: no al ricorso del PM
La Procura Generale impugnava una sentenza di patteggiamento per reati di stupefacenti perché il Tribunale aveva omesso di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata. La pubblica accusa riteneva sussistente la pericolosità sociale dell'imputato e invocava l'obbligo del giudice di pronunciarsi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il tema centrale riguarda la disciplina dell'espulsione nel patteggiamento. La Suprema Corte ha chiarito che tale misura di sicurezza non è automatica né obbligatoria per legge, richiedendo una valutazione discrezionale della concreta pericolosità. Di conseguenza, il pubblico ministero non può ricorrere direttamente in Cassazione contro l'omessa statuizione, ma può rivolgersi successivamente al magistrato di sorveglianza.
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Misura di sicurezza in REMS: confermata per pericolosità
La Corte di Cassazione ha confermato la misura di sicurezza in REMS della durata di un anno a carico di una donna ritenuta socialmente pericolosa. La vicenda trae origine dalle gravi minacce commesse dalla donna contro la propria famiglia e dal successivo fallimento dei percorsi terapeutici territoriali, segnati da violazioni delle prescrizioni ed irreperibilità. La difesa chiedeva la sostituzione del ricovero con la libertà vigilata sulla base di perizie cliniche favorevoli. I giudici hanno stabilito che i recenti miglioramenti non smentiscono la persistente pericolosità sociale. I precedenti fallimenti delle misure meno restrittive giustificano pienamente la custodia nella struttura sanitaria protetta. Il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese.
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Misura di sicurezza casa di lavoro: ricorso respinto e sanzione
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la dichiarazione di abitualità nel reato per un condannato, imponendogli la misura di sicurezza casa di lavoro per la durata di un anno. Il soggetto ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione lamentando irregolarità nell'avvio del procedimento e la presenza di un altro giudizio penale pendente. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le segnalazioni della polizia giudiziaria sollecitano legittimamente i poteri d'ufficio del giudice e che la pendenza di altri processi non impedisce l'applicazione della misura di sicurezza casa di lavoro per i fatti già accertati in modo irrevocabile.
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Misura di sicurezza: ricovero o cura libera? Decide il Tribunale
Un imputato prosciolto per vizio totale di mente subisce l'applicazione di una misura di sicurezza residenziale presso una struttura specializzata. L'uomo impugna la decisione davanti al Tribunale di sorveglianza per ottenere una misura non residenziale, ossia l'obbligo di frequentare il Centro di salute mentale. Il Tribunale dichiara inammissibile l'appello ritenendo competente il Magistrato di sorveglianza sulle sole modalità esecutive. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del difensore. I giudici supremi stabiliscono che la contestazione riguarda la tipologia e i presupposti della misura e non la sua mera esecuzione. La competenza spetta quindi al Tribunale di sorveglianza, che dovrà riesaminare il caso nel merito.
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Sorveglianza speciale: detenzione e attualità del pericolo
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni a carico di un soggetto con una lunga scia di precedenti penali violenti. L'interessato sosteneva che il periodo trascorso in detenzione domiciliare avesse interrotto la propria pericolosità sociale e lamentava la mancata valutazione del proprio percorso recente. I giudici hanno chiarito che la fine della detenzione impone una verifica rigorosa e attuale della condotta. Il mero decorso della pena senza sanzioni disciplinari non dimostra una reale riabilitazione se mancano prove di un autentico ravvedimento. Nel caso specifico, le violazioni delle prescrizioni, la guida in stato di ebbrezza e le frequentazioni con pregiudicati hanno dimostrato la piena attualità del rischio criminale.
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Pericolosità sociale: illegittima la misura senza perizia
Il Tribunale di sorveglianza disponeva l'applicazione della libertà vigilata per un anno nei confronti di un soggetto assolto per vizio di mente. Il giudice confermava la pericolosità sociale valorizzando la mancata collaborazione con i servizi per le dipendenze, ma ometteva di attendere gli esiti degli accertamenti psichiatrici precedentemente disposti. La difesa presentava ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione e la carenza istruttoria. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudizio di pericolosità sociale richiede una valutazione attuale, rigorosa e completa della personalità e delle patologie dell'interessato.
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Pericolosità sociale e libertà: la Cassazione annulla la misura
Un uomo condannato contestava l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata al termine della pena. Il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato la misura basandosi esclusivamente sulla mancata presentazione del soggetto agli appuntamenti con i servizi sociali. L'interessato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'omessa valutazione degli elementi favorevoli, come il lungo tempo trascorso dai fatti, la condotta corretta e le proprie condizioni di salute psichica. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accertamento della pericolosità sociale richiede un'analisi complessiva e attuale della persona, senza limitarsi a un singolo comportamento omissivo non contestualizzato.
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Competenza del magistrato di sorveglianza e cambio di residenza
La Corte di Cassazione ha risolto un conflitto negativo di competenza tra due uffici giudiziari in merito all'applicazione di una misura di sicurezza nei confronti di un condannato. La Procura aveva chiesto di valutare la pericolosità sociale del soggetto mentre questi risiedeva nel primo circondario. Successivamente, l'uomo si era trasferito presso una comunità situata nel territorio del secondo giudice. Entrambi i magistrati avevano declinato la propria competenza. La Suprema Corte ha chiarito che la competenza del magistrato di sorveglianza si radica in modo definitivo al momento della presentazione della richiesta iniziale. Gli spostamenti o i cambi di residenza successivi non modificano l'ufficio competente. Di conseguenza, il primo giudice deve trattare il fascicolo.
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Competenza del magistrato di sorveglianza e trasferimento
La Procura ha chiesto di accertare la pericolosità sociale di un soggetto detenuto in carcere prima della sua scarcerazione. Successivamente, il recluso è stato trasferito presso una REMS situata in un altro circondario giudiziario. Il giudice del luogo di detenzione originario ha trasmesso gli atti al magistrato del luogo di cura. Quest'ultimo ha sollevato conflitto di competenza davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito le regole sulla competenza del magistrato di sorveglianza. Il criterio determinante è il luogo in cui l'interessato si trova al momento della presentazione della domanda. Il successivo trasferimento della persona non sposta la giurisdizione già incardinata.
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Libertà vigilata e pericolosità sociale: conferma per ex detenuto
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno nei confronti di un uomo condannato per associazione mafiosa e riciclaggio, al termine della pena detentiva. Il Magistrato e il Tribunale di Sorveglianza hanno accertato il legame tra libertà vigilata e pericolosità sociale attuale. I giudici hanno valorizzato il rientro del condannato nello stesso contesto criminale familiare e territoriale, la mancata revisione critica dei reati commessi e la persistente operatività del clan. La Suprema Corte ha chiarito che la buona condotta carceraria e la revoca di precedenti misure di prevenzione non cancellano la pericolosità sociale accertata, giustificando pienamente la vigilanza.
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Revoca della misura di sicurezza: la buona condotta non basta
Il Condannato ha richiesto la revoca anticipata della libertà vigilata, applicata a distanza di anni dalla decisione originaria dopo un lungo periodo di detenzione. Il ricorrente ha sostenuto l'assenza di pericolosità sociale attuale, evidenziando la buona condotta carceraria, lo svolgimento di attività lavorativa e la revoca di una precedente misura di prevenzione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della revoca della misura di sicurezza. I giudici hanno chiarito che il semplice decorso del tempo o la regolare condotta in carcere non bastano a dimostrare la cessazione della pericolosità. Per ottenere l'annullamento della misura serve la prova certa di una concreta revisione critica del proprio passato criminale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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Pericolosità sociale: buona condotta non basta senza ravvedimento
Il Tribunale di Sorveglianza confermava la misura della libertà vigilata per due anni a carico di un condannato per reati di mafia, ravvisando la persistenza della sua pericolosità sociale. Nonostante la condotta regolare durante la detenzione, l'uomo aveva commesso violazioni amministrative, mostrato problemi di abuso alcolico non adeguatamente trattati e mancato una reale rivisitazione critica del proprio passato criminale. Il condannato proponeva ricorso per cassazione lamentando una scorretta valutazione degli elementi probatori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'eliminazione della misura richiede fatti sopravvenuti certi e decisivi. Il mero dissenso rispetto alle valutazioni dei giudici di merito non consente una revisione in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Libertà vigilata e mafia: la Cassazione nega la revoca
Il Condannato ha proposto ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che confermava l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata dopo l'espiazione della pena detentiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'applicazione della libertà vigilata richiede la verifica attuale della pericolosità sociale del soggetto al momento dell'esecuzione della misura. Nel caso specifico, la pericolosità è stata ritenuta persistente a causa dei gravi precedenti per associazione mafiosa, dell'assenza di segni di rieducazione durante la detenzione e del rientro del soggetto nello stesso contesto criminale d'origine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Spaccio senza lavoro: sì alla misura di sicurezza dell’espulsione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per spaccio di lieve entità. Il ricorrente contestava l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, lamentando la mancata valutazione della sua situazione familiare e lavorativa. La Suprema Corte ha chiarito che l'imputato non ha fornito la prova dei documenti allegati, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Inoltre, i giudici hanno ritenuto del tutto logica la decisione del giudice di merito, basata sul fatto che lo straniero traeva il proprio sostentamento esclusivamente dall'attività illecita, in assenza di un lavoro regolare. Di conseguenza, l'ordine di espulsione è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Accertamento della pericolosità sociale: vietato se prematuro
Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce aveva confermato la pericolosità sociale di un condannato, disponendo la misura della libertà vigilata per due anni. La difesa ha impugnato la decisione, evidenziando che il condannato stava ancora espiando la pena detentiva in carcere, con scadenza nel 2027, e che la valutazione era prematura. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'accertamento della pericolosità sociale deve essere compiuto in prossimità dell'esecuzione della misura di sicurezza. Solo in quel momento è infatti possibile valutare l'effettivo percorso rieducativo del condannato e la concretezza del pericolo. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio i provvedimenti impugnati, accogliendo le tesi della difesa.
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