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Art. 679 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 679 Codice di Procedura Penale

Misura di sicurezza casa di lavoro: ricorso respinto e sanzione
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la dichiarazione di abitualità nel reato per un condannato, imponendogli la misura di sicurezza casa di lavoro per la durata di un anno. Il soggetto ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione lamentando irregolarità nell'avvio del procedimento e la presenza di un altro giudizio penale pendente. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le segnalazioni della polizia giudiziaria sollecitano legittimamente i poteri d'ufficio del giudice e che la pendenza di altri processi non impedisce l'applicazione della misura di sicurezza casa di lavoro per i fatti già accertati in modo irrevocabile.
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Pericolosità sociale: buona condotta non basta senza ravvedimento
Il Tribunale di Sorveglianza confermava la misura della libertà vigilata per due anni a carico di un condannato per reati di mafia, ravvisando la persistenza della sua pericolosità sociale. Nonostante la condotta regolare durante la detenzione, l'uomo aveva commesso violazioni amministrative, mostrato problemi di abuso alcolico non adeguatamente trattati e mancato una reale rivisitazione critica del proprio passato criminale. Il condannato proponeva ricorso per cassazione lamentando una scorretta valutazione degli elementi probatori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'eliminazione della misura richiede fatti sopravvenuti certi e decisivi. Il mero dissenso rispetto alle valutazioni dei giudici di merito non consente una revisione in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Libertà vigilata e mafia: la Cassazione nega la revoca
Il Condannato ha proposto ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che confermava l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata dopo l'espiazione della pena detentiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'applicazione della libertà vigilata richiede la verifica attuale della pericolosità sociale del soggetto al momento dell'esecuzione della misura. Nel caso specifico, la pericolosità è stata ritenuta persistente a causa dei gravi precedenti per associazione mafiosa, dell'assenza di segni di rieducazione durante la detenzione e del rientro del soggetto nello stesso contesto criminale d'origine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Spaccio e clandestinità: no alla lieve entità nel reato di spaccio
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'imputato chiedeva la riqualificazione del fatto come "Lieve entità nel reato di spaccio", contestando anche la misura dell'espulsione dall'Italia. I giudici hanno confermato la gravità del reato, evidenziando il possesso di cinquantanove confezioni di droga pronte per lo smercio, equivalenti a ben settecentocinquantanove dosi medie, e di un telefono intestato a terzi. Questi elementi dimostrano un inserimento stabile nel mercato del narcotraffico, escludendo l'occasionalità della condotta. Anche l'espulsione è stata ritenuta legittima a causa della pericolosità sociale del soggetto, entrato clandestinamente in Italia da meno di due mesi e privo di documenti. L'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Revoca libertà vigilata: passato criminale blocca lo stop anticipato
Un condannato ha richiesto l'interruzione anticipata della sua misura di sicurezza. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, confermando la decisione dei giudici precedenti. La Corte ha stabilito che per la revoca anticipata della libertà vigilata non basta dimostrare di non aver commesso nuovi reati dopo la scarcerazione. Il grave passato criminale e i lunghi periodi di latitanza sono elementi negativi che prevalgono, indicando una persistente pericolosità sociale. Il semplice trascorrere del tempo non è sufficiente a dimostrare un reale cambiamento e a giustificare la fine del controllo.
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Libertà vigilata revocata: condotta antisociale porta in casa lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla sostituzione della misura di sicurezza per una persona. Il soggetto, inizialmente in libertà vigilata, si è visto aggravare la misura con l'assegnazione a una casa di lavoro a causa della sua condotta trasgressiva, antisociale e non collaborativa. I giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile, sottolineando che la decisione del Tribunale era ben motivata e non illogica. La condotta della persona dimostrava una persistente pericolosità sociale, giustificando pienamente il passaggio a una misura più restrittiva.
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Libertà vigilata: criteri per la revoca della misura
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso per la revoca anticipata della libertà vigilata presentato da un soggetto condannato per gravi reati associativi. La decisione ribadisce che la pericolosità sociale deve essere valutata in modo attuale e che la revoca richiede prove certe di un'evoluzione positiva della personalità del reo, non bastando il mero decorso del tempo o l'assenza di nuove denunce.
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