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Art. 677 Codice Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 677 Codice Penale

Omissione di lavori: se l’ordine non c’è, il reato cade
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per omissione di lavori in un edificio pericolante. La ricorrente era stata condannata nonostante l'ordinanza comunale non le imponesse di eseguire lavori, ma solo di sgomberare i suoi locali adiacenti a quelli pericolanti. La Corte ha stabilito che mancava il presupposto del reato, non essendo lei la proprietaria dell'edificio che minacciava rovina.
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Rovina edificio: obblighi del singolo condomino
La Corte di Cassazione ha condannato due comproprietari per il reato di omissione di lavori su un edificio pericolante, ai sensi dell'art. 677 c.p. I ricorrenti si erano difesi sostenendo che l'inadempimento fosse dovuto all'ostruzionismo di un altro condomino. La Corte ha respinto il ricorso, affermando che in caso di mancata delibera assembleare, l'obbligo di eliminare il pericolo di rovina edificio grava su ogni singolo condomino, il quale non può giustificare la propria inerzia con il dissenso o la morosità altrui.
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