Una proprietaria di immobile veniva condannata per violazione dell'art. 650 c.p. per non aver obbedito a un'ordinanza sindacale di messa in sicurezza. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, riqualificando il fatto. La Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di un pericolo concreto per le persone, si applica la norma specifica dell'art. 677 c.p. (illecito amministrativo) e non quella generale dell'art. 650 c.p., in virtù del principio di specialità. Di conseguenza, il fatto non costituisce reato.
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