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Art. 677 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 677 Codice Penale

Edificio pericolante: la rovina ignorata porta alla condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti del comproprietario di un immobile degradato. L'immobile presentava gravi cedimenti strutturali, infiltrazioni d'acqua e solai avvallati, mentre il piano seminterrato risultava regolarmente abitato. La difesa sosteneva che il pericolo fosse soltanto potenziale e che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, decorrendo l'avvio delle opere dal luglio 2020. I giudici hanno respinto ogni argomentazione difensiva. Un edificio pericolante integra il delitto contravvenzionale quando espone le persone a un rischio concreto di crollo. Inoltre, la condotta omissiva non cessa con l'inizio parziale dei cantieri, ma perdura fino alla completa messa in sicurezza dello stabile. L'imputato perde il ricorso ed è tenuto a pagare l'ammenda e le spese di giustizia.
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Omissione di lavori in edifici pericolanti: pena confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due mesi di arresto nei confronti di una proprietaria di un immobile per il reato di omissione di lavori in edifici pericolanti. L'imputata non ha eseguito le opere necessarie per rimuovere il pericolo di crollo del fabbricato. La difesa ha sostenuto l'assenza di un pericolo concreto per le persone e ha richiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibile il ricorso poiché l'imputata ha riproposto le stesse contestazioni già respinte dalla Corte di appello senza formulare critiche specifiche di legittimità. Di conseguenza, la condanna a due mesi di arresto è divenuta definitiva e la ricorrente deve pagare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese del processo.
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Edificio Pericoloso: No a ‘Particolare Tenuità del Fatto’
La proprietaria di un immobile fatiscente viene condannata a una multa per non averlo messo in sicurezza, creando un pericolo per le persone. In Cassazione, la sua difesa chiede l'applicazione della non punibilità per 'particolare tenuità del fatto'. La Corte rigetta il ricorso, stabilendo un principio importante: il giudice può negare questo beneficio anche con una motivazione implicita. Se dalla sentenza emergono elementi che dimostrano la non lieve entità del reato (come la lunga durata del pericolo), la richiesta si intende respinta. La condanna della proprietaria diventa quindi definitiva.
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Omissione lavori edifici: obblighi del proprietario
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un proprietario condannato per non aver ottemperato a un'ordinanza sindacale di messa in sicurezza di un immobile pericolante. La difesa ha sostenuto l'irresponsabilità del soggetto a causa di un pignoramento immobiliare e della sua qualifica di nudo proprietario. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che l'**omissione lavori edifici** resta imputabile al proprietario per le riparazioni straordinarie volte a garantire la stabilità. Il reato è stato riqualificato dall'art. 650 c.p. all'art. 677 c.p., comma 3, poiché la rovina dell'edificio costituiva un pericolo concreto per l'incolumità pubblica.
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Proscioglimento predibattimentale: stop alla condanna
La Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di proscioglimento predibattimentale per particolare tenuità del fatto, la Corte d'Appello non può riformare la sentenza pronunciando una condanna. Se l'appello del Pubblico Ministero è fondato, il giudice di secondo grado deve rimettere le parti dinanzi al Tribunale per il dibattimento, garantendo così il diritto al contraddittorio e il doppio grado di giudizio sul merito.
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