LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 676 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 676 Codice di Procedura Civile

Confisca e terzo acquirente: la competenza è penale
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un cittadino che aveva acquistato un immobile precedentemente oggetto di confisca. Il ricorrente aveva citato in giudizio civile le amministrazioni statali, sostenendo che il provvedimento non fosse a lui opponibile. La Corte ha stabilito che la questione era già stata decisa in via definitiva in sede penale (giudicato esterno) e che, in ogni caso, la competenza esclusiva a decidere sui diritti dei terzi su beni confiscati spetta al giudice dell'esecuzione penale, non a quello civile. Di conseguenza, l'azione civile è stata ritenuta inammissibile.
Continua »