LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 676 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 676 Codice di Procedura Civile

Rendiconto del custode: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli eredi del proprietario di alcuni beni contro il precedente custode giudiziario. Gli eredi contestavano la gestione e la mancata restituzione di somme, ma il loro ricorso è stato respinto perché i motivi presentati miravano a un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità, e mancavano della necessaria specificità. La decisione ribadisce che l'obbligo di rendiconto del custode sussiste anche dopo la fine dell'incarico e che le censure in Cassazione devono essere precise e focalizzate su questioni di diritto.
Continua »
Occupazione abusiva: si paga l’ICI? Novità dalla Corte
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11002/2025, ha rinviato a pubblica udienza un caso relativo al pagamento dell'ICI su un immobile soggetto a occupazione abusiva. La decisione è stata influenzata da una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 60/2024) che ha esentato dal pagamento dell'IMU i proprietari di immobili occupati che abbiano sporto denuncia. La Cassazione dovrà ora valutare se tale principio possa estendersi anche all'ICI, mettendo in discussione l'orientamento precedente che obbligava comunque al pagamento.
Continua »
Domande nuove nel processo: i limiti alla modifica
Un socio fiduciante ha citato in giudizio l'amministratore e altri due soci per inadempimento e condotte illecite. Durante la causa, ha introdotto ulteriori "domande nuove" per nullità di una delibera e mala gestio. La Cassazione ha confermato l'inammissibilità di tali domande, in quanto non erano una semplice modifica di quelle originarie né una reazione alle difese avversarie, ma azioni aggiuntive e tardive.
Continua »
Confisca e terzo acquirente: la competenza è penale
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un cittadino che aveva acquistato un immobile precedentemente oggetto di confisca. Il ricorrente aveva citato in giudizio civile le amministrazioni statali, sostenendo che il provvedimento non fosse a lui opponibile. La Corte ha stabilito che la questione era già stata decisa in via definitiva in sede penale (giudicato esterno) e che, in ogni caso, la competenza esclusiva a decidere sui diritti dei terzi su beni confiscati spetta al giudice dell'esecuzione penale, non a quello civile. Di conseguenza, l'azione civile è stata ritenuta inammissibile.
Continua »