Due società titolari di una concessione demaniale hanno citato in giudizio il custode di una motonave sottoposta a sequestro conservativo e la società sua garante. Gli attori richiedevano il pagamento delle somme dovute per l'ormeggio e la sosta della nave presso la propria banchina. La Corte d'Appello ha condannato il custode e il fideiussore al pagamento del debito, accertando che l'amministratore del bene aveva stipulato direttamente i contratti di custodia e aveva già ottenuto dal giudice il rimborso dei relativi costi senza poi versarli ai creditori. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione impugnata dichiarando inammissibile il ricorso dei soccombenti. I giudici hanno chiarito i contorni sulla responsabilità del custode giudiziario nella gestione delle spese di conservazione dei beni sequestrati.
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