La Corte di Cassazione chiarisce che il reddito derivante dalla locazione di un immobile pignorato concorre a formare il reddito imponibile del proprietario-debitore esecutato, anche se i canoni sono percepiti dal custode giudiziario. L'obbligo fiscale sorge in capo al proprietario, poiché i canoni, pur non incassati direttamente, incrementano l'attivo destinato a soddisfare i suoi debiti. La Corte distingue nettamente questa fattispecie dal sequestro giudiziario.
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