Un imputato chiedeva la rescissione del giudicato, sostenendo di non aver saputo del processo a suo carico a causa di notifiche irregolari. Inizialmente, si era opposto a un decreto penale di condanna tramite il suo avvocato di fiducia. La Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito che, nonostante le possibili irregolarità formali delle notifiche, l'imputato aveva avuto conoscenza effettiva del processo. La prova decisiva è stata una comunicazione via posta elettronica con cui il suo stesso avvocato, rinunciando al mandato, lo informava della data di una futura udienza. Questa comunicazione ha superato i vizi di notifica, dimostrando la sua piena consapevolezza e impedendo la riapertura del caso.
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