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Art. 670 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 670 Codice di Procedura Civile

Sequestro giudiziario: la Cassazione nega il ricorso d’urgenza
Un imprenditore ha impugnato il rifiuto del Tribunale di revocare il sequestro giudiziario della propria ditta individuale e della partita IVA, sostenendo che tale blocco gli impedisse di lavorare e accedere ai contributi. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta poiché il processo principale era sospeso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario del lavoratore autonomo. I giudici di legittimità hanno chiarito che il provvedimento di sequestro giudiziario, avendo natura cautelare e provvisoria, non possiede i requisiti di decisorietà e definitività necessari per essere impugnato direttamente davanti alla Suprema Corte. Vince quindi la controparte, rimanendo confermato il provvedimento cautelare del Tribunale.
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Sequestro giudiziario: quando il ricorso in Cassazione è inutile
Un socio fittizio ha impugnato la cessione simulata di quote societarie, ottenendo un sequestro giudiziario sulle azioni. Successivamente, ha richiesto l'attuazione della misura cautelare per ottenere la consegna dei titoli dal terzo detentore. La Corte d'appello ha respinto la richiesta poiché il capitale sociale era stato azzerato e ricostituito senza che il socio sottoscrivesse nuove azioni, facendo così venir meno l'oggetto della misura. Il socio ha proposto ricorso straordinario in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: i provvedimenti che regolano l'attuazione del sequestro giudiziario non hanno carattere decisorio o definitivo, essendo puramente strumentali. Contro di essi è ammesso solo il reclamo cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Principio dell’apparenza: come impugnare un atto?
Un soggetto, sostenendo di essere il vero proprietario di un immobile pignorato, si oppone al piano di distribuzione. La sua opposizione viene qualificata come 'agli atti esecutivi'. L'appello viene dichiarato inammissibile applicando il principio dell'apparenza, secondo cui il mezzo di impugnazione è determinato dalla qualificazione data dal primo giudice. La Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso.
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