Un socio fittizio ha impugnato la cessione simulata di quote societarie, ottenendo un sequestro giudiziario sulle azioni. Successivamente, ha richiesto l'attuazione della misura cautelare per ottenere la consegna dei titoli dal terzo detentore. La Corte d'appello ha respinto la richiesta poiché il capitale sociale era stato azzerato e ricostituito senza che il socio sottoscrivesse nuove azioni, facendo così venir meno l'oggetto della misura. Il socio ha proposto ricorso straordinario in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: i provvedimenti che regolano l'attuazione del sequestro giudiziario non hanno carattere decisorio o definitivo, essendo puramente strumentali. Contro di essi è ammesso solo il reclamo cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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