Un cittadino, vittima di un errore di persona, si è visto attribuire una condanna penale non sua. La Corte di Cassazione interviene per la seconda volta per ribadire un principio fondamentale sulla competenza del giudice dell'esecuzione. Dopo un primo annullamento con rinvio che stabiliva la competenza del Tribunale di Trieste, quest'ultimo si dichiarava nuovamente incompetente. La Suprema Corte ha annullato anche questa seconda decisione, affermando che il giudice del rinvio è vincolato dalla competenza stabilita dalla Cassazione e non può rimetterla in discussione.
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