Un Condannato ha presentato un "incidente di esecuzione" per contestare un presunto "errore di persona". Sosteneva di essere stato condannato al posto di un altro e di non aver mai avuto conoscenza del procedimento, chiedendo la "restituzione nel termine" per impugnare la sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Lecce. Ha ritenuto infondato l'errore di persona, poiché il Condannato aveva nominato un difensore di fiducia e la sua identità era già stata verificata in tutti i gradi di giudizio. La richiesta di restituzione nel termine è stata giudicata tardiva e infondata, dato che il Condannato era a conoscenza del procedimento.
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