L'erede di un soggetto condannato per abusivismo edilizio ha impugnato l'ordine di demolizione delle opere abusive, contestando la validità della notifica del decreto di citazione a giudizio del defunto padre. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'erede in sede di esecuzione. I giudici hanno chiarito che l'erede, pur potendo agire in sede esecutiva per tutelare i propri diritti patrimoniali, non può rimettere in discussione il merito del processo penale altrui o eccepire vizi procedurali personali del defunto, come la regolarità delle notifiche. Di conseguenza, l'ordine di demolizione resta pienamente valido ed efficace, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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