Una società ottiene un decreto ingiuntivo per il saldo di lavori di ristrutturazione. Il cliente si oppone e presenta una domanda riconvenzionale per danni da vizi, di importo superiore. La Cassazione chiarisce che la domanda riconvenzionale costituisce una contestazione diretta del credito e non può essere semplicemente separata dal giudizio di opposizione, ribaltando la decisione del tribunale che aveva confermato il pagamento.
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