La Corte di Cassazione ha chiarito le modalità per un corretto esercizio del diritto di riscatto del conduttore. Un inquilino, a cui non era stata notificata la vendita dell'immobile, ha perso il diritto di riscattarlo perché ha manifestato la sua volontà solo negli atti difensivi di una causa di sfratto. I giudici hanno stabilito che tale manifestazione non è sufficiente. Per essere valida, la volontà di riscatto deve essere espressa con una dichiarazione formale e autonoma, notificata al nuovo acquirente entro sei mesi dalla trascrizione della vendita. Se effettuata tramite avvocato, quest'ultimo deve avere una procura speciale per compiere specificamente quell'atto, non bastando la normale procura per la causa. L'errore formale ha causato la perdita definitiva del diritto per l'inquilino.
Continua »