Una società conduttrice si opponeva a uno sfratto per morosità. Il Tribunale emetteva un'ordinanza di rilascio immediato. La società appellava tale ordinanza, ma la Corte d'Appello dichiarava il gravame inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo un principio fondamentale: l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. ha natura provvisoria e non decisoria, pertanto non è impugnabile. Le contestazioni devono essere sollevate nel prosieguo del giudizio di merito e, eventualmente, con l'impugnazione della sentenza finale.
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