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Art. 662 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 662 Codice di Procedura Penale

Esecuzione delle pene accessorie: valide anche senza il carcere
Il Condannato, dopo una sentenza definitiva a tre anni e due mesi di reclusione e a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, ha richiesto la sospensione di quest'ultima pena. Sosteneva che l'esecuzione delle pene accessorie dovesse essere rinviata a dopo l'espiazione della pena principale o sospesa in attesa della decisione sull'affidamento in prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non esiste un principio generale di rinvio. L'esecuzione delle pene accessorie può iniziare in qualsiasi momento dopo il giudicato, con il solo limite dell'incompatibilità fisica con la detenzione in carcere. Se il condannato chiede una misura alternativa, la pena accessoria è immediatamente applicabile. Il ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Reclamo giurisdizionale: stop a decisioni de plano
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che dichiarava inammissibile de plano un reclamo giurisdizionale proposto da un detenuto contro sanzioni disciplinari. Il Tribunale di Sorveglianza aveva erroneamente applicato la procedura semplificata, ignorando che il reclamo giurisdizionale costituisce un vero mezzo di impugnazione. La Suprema Corte ha stabilito che tale decisione non può essere assunta dal solo Presidente in via sommaria, ma deve essere rimessa alla valutazione dell'intero collegio giudicante, garantendo così il rispetto delle garanzie difensive previste dall'ordinamento penitenziario.
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