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Art. 662 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 662 Codice di Procedura Penale

Sospensione e interdizione dai pubblici uffici: nessun sconto
Un dipendente e consigliere comunale, condannato per peculato, ha chiesto di sottrarre il periodo di sospensione amministrativa già subito dalla pena dell'interdizione dai pubblici uffici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le sospensioni amministrative, incluse quelle della Legge Severino, hanno natura preventiva e non punitiva. Di conseguenza, non esiste alcuna fungibilità tra queste misure e la sanzione penale dell'interdizione dai pubblici uffici. Il ricorrente deve quindi scontare interamente la pena accessoria di cinque anni e pagare le spese processuali.
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Affidamento in prova al servizio sociale: stop ai dinieghi per errore
Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato a Il Condannato l'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo che il suo lavoro fosse incompatibile con la pena accessoria del divieto di esercitare uffici direttivi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, evidenziando un evidente travisamento della prova: i documenti dimostravano che la pena accessoria era già stata interamente scontata e che le mansioni svolte come lavoratore dipendente non violavano alcun divieto. La Suprema Corte ha quindi annullato il provvedimento, ordinando un nuovo esame del caso.
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Interdizione dai pubblici uffici: l’automatismo non basta
Il Condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare già scontata la pena dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Egli sosteneva che la sanzione fosse iniziata automaticamente dopo la condanna definitiva, a seguito della sua cancellazione dalle liste elettorali operata dal Comune. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che l'esecuzione della pena accessoria non decorre in via automatica. È sempre necessario un formale atto di impulso del Pubblico Ministero ai sensi dell'articolo 662 del codice di procedura penale. Di conseguenza, la sanzione non si considera espiata per il solo fatto che il cittadino sia stato cancellato dalle liste elettorali su iniziativa della cancelleria.
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