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Art. 66 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Valore probatorio impronte digitali: condanna per furto certa
La Corte di Cassazione conferma la condanna per furto di un imputato, basata esclusivamente sulle impronte digitali trovate sulla scena del crimine. L'imputato aveva contestato la correttezza dell'analisi, ma il suo ricorso è stato respinto. La sentenza ribadisce l'elevato valore probatorio delle impronte digitali, che possono costituire l'unica prova per una condanna se presentano almeno 16-17 punti di coincidenza. Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile per un vizio procedurale: la mancata allegazione dei documenti contestati, violando il principio di autosufficienza. L'imputato è stato quindi condannato a pagare le spese e una multa.
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