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Art. 66 Codice di Procedura Penale — Anno 2025

Altri anni per Art. 66 Codice di Procedura Penale

Falsa autocertificazione: il reato è ex art. 495 c.p.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3015/2025, ha stabilito che dichiarare falsamente di non avere precedenti penali in un'autocertificazione destinata a un ente pubblico integra il reato più grave di cui all'art. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale su qualità personali). La Corte ha rigettato la tesi difensiva che mirava a riqualificare il fatto nel reato meno grave previsto dall'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), chiarendo che l'assenza di condanne penali costituisce una "qualità personale" del dichiarante e non un mero "fatto".
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