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Art. 66 Codice Penale — Sezione Sezioni Unite Civile

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Eccesso di potere giurisdizionale: il vizio di rito non basta
La seconda classificata in una gara d'appalto ha contestato l'aggiudicazione a un raggruppamento concorrente. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso basandosi su una verificazione tecnica svolta senza preavviso alle parti, ritenendo però sanata la violazione del contraddittorio poiché le parti avevano comunque presentato osservazioni scritte. L'impresa aggiudicataria e la stazione appaltante hanno proposto ricorso in Cassazione denunciando un eccesso di potere giurisdizionale per stravolgimento delle regole processuali. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibili i ricorsi. La Corte ha chiarito che gli errori di procedura e la violazione del contraddittorio non costituiscono un eccesso di potere giurisdizionale, in quanto non superano i limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale, ma riguardano solo la legittimità interna della decisione.
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