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Art. 66 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 66 Codice Penale

Patteggiamento: ricorso inammissibile se fuori dai casi previsti
Il Tribunale ha applicato una pena a un individuo per reati di lesioni aggravate e tentata violenza privata, a seguito di una sentenza di patteggiamento. L'individuo ha presentato un ricorso inammissibile contro questa decisione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, poiché le contestazioni sollevate non rientravano nei casi eccezionali previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, l'individuo deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Eccesso di potere giurisdizionale: il vizio di rito non basta
La seconda classificata in una gara d'appalto ha contestato l'aggiudicazione a un raggruppamento concorrente. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso basandosi su una verificazione tecnica svolta senza preavviso alle parti, ritenendo però sanata la violazione del contraddittorio poiché le parti avevano comunque presentato osservazioni scritte. L'impresa aggiudicataria e la stazione appaltante hanno proposto ricorso in Cassazione denunciando un eccesso di potere giurisdizionale per stravolgimento delle regole processuali. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibili i ricorsi. La Corte ha chiarito che gli errori di procedura e la violazione del contraddittorio non costituiscono un eccesso di potere giurisdizionale, in quanto non superano i limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale, ma riguardano solo la legittimità interna della decisione.
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Contraffazione per equivalente: quando il brevetto non basta
Il Titolare del Brevetto ha citato in giudizio la Società Concorrente accusandola di contraffazione di un brevetto relativo a un macchinario per la movimentazione del tabacco. La Corte d'Appello ha escluso la contraffazione per equivalente poiché l'impianto concorrente mancava di elementi essenziali, come i sistemi di impilamento, utilizzando invece una tecnologia aerea nota e strutturalmente diversa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del titolare, confermando che per configurare la contraffazione per equivalente non basta una somiglianza generica, ma occorre che le varianti svolgano la stessa funzione, nello stesso modo, per ottenere lo stesso risultato. La Società Concorrente vince definitivamente la causa e il Titolare del Brevetto deve rimborsare le spese legali.
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