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Art. 66 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 66 Codice Penale

Contraffazione di brevetto: copiare peggio non salva dalla condanna
Il titolare di un brevetto per un estrattore di fondi di caffè ha citato in giudizio un'azienda che produceva un dispositivo simile. La copia presentava una modifica tecnica, una base piatta invece che conica, che la rendeva meno efficiente del prodotto originale. I giudici di merito avevano escluso la violazione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: la contraffazione di brevetto sussiste anche quando la copia viene realizzata con modifiche peggiorative e prive di originalità. Introdurre un difetto per rendere un prodotto meno funzionale non è sufficiente a evitare la condanna per violazione del brevetto. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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Concorso di circostanze aggravanti: errore di calcolo annulla pena
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi imputati condannati per reati legati agli stupefacenti. La maggior parte dei ricorsi è stata respinta. Tuttavia, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso di un imputato a causa di un errore nel calcolo della pena. I giudici di merito avevano sommato illegalmente gli aumenti di pena derivanti da un concorso di circostanze aggravanti, violando il principio del 'criterio moderatore'. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza solo per questo imputato e limitatamente al calcolo della pena, ordinando un nuovo giudizio su questo specifico punto.
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Reato di evasione: in pigiama al cancello non basta a salvarsi
Un uomo agli arresti domiciliari viene sorpreso dalle forze dell'ordine al cancello della sua abitazione. Per simulare la sua presenza in casa, fugge all'interno, si cambia la maglietta e si fa trovare in abiti intimi. La Corte di Cassazione ha confermato la sua condanna per il reato di evasione. I giudici hanno stabilito che il tentativo di ingannare gli agenti dimostra la volontà di sottrarsi alla misura cautelare e rende la condotta offensiva. L'appello dell'imputato è stato dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la condanna e imponendogli il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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