Il Titolare del Brevetto ha citato in giudizio la Società Concorrente accusandola di contraffazione di un brevetto relativo a un macchinario per la movimentazione del tabacco. La Corte d'Appello ha escluso la contraffazione per equivalente poiché l'impianto concorrente mancava di elementi essenziali, come i sistemi di impilamento, utilizzando invece una tecnologia aerea nota e strutturalmente diversa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del titolare, confermando che per configurare la contraffazione per equivalente non basta una somiglianza generica, ma occorre che le varianti svolgano la stessa funzione, nello stesso modo, per ottenere lo stesso risultato. La Società Concorrente vince definitivamente la causa e il Titolare del Brevetto deve rimborsare le spese legali.
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