Una società operante nel settore ecologico ha citato in giudizio un Ente Comunale per il mancato pagamento di prestazioni relative a un contratto di gestione rifiuti. L'Ente si difendeva sostenendo che il contratto fosse nullo a seguito di un annullamento in autotutela. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che un precedente decreto ingiuntivo per pagamenti, non opposto e divenuto definitivo dopo l'annullamento del contratto, aveva creato un giudicato esterno. Tale giudicato non solo confermava il credito, ma implicitamente anche la validità del rapporto contrattuale, impedendo all'Ente di contestarne nuovamente la legittimità.
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