La Corte di Cassazione affronta un complesso caso di interpretazione testamento, esaminando la compatibilità tra un legato di usufrutto e la successiva costituzione di un fondo patrimoniale. L'ordinanza stabilisce che, in assenza di un'incompatibilità assoluta, le disposizioni successive non comportano una revoca tacita delle precedenti, in applicazione del principio di conservazione della volontà del testatore. La Corte rigetta il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito e chiarendo principi su onere della prova e godimento esclusivo di beni comuni.
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