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Art. 649 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 649 Codice Civile

Revoca tacita del testamento: la nipote perde l’immobile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una nipote che rivendicava la nuda proprietà di un immobile basandosi su un primo testamento della nonna. La nonna aveva successivamente redatto un secondo testamento lasciando tutta la restante proprietà al figlio. I giudici hanno confermato la revoca tacita del testamento precedente per incompatibilità oggettiva tra le disposizioni. Infatti, l'attribuzione dell'intero patrimonio residuo al figlio tramite la formula dell'institutio ex re certa impedisce la sopravvivenza del precedente legato sulla nuda proprietà dell'immobile alla nipote. La Suprema Corte ha chiarito che il secondo testamento prevale sul primo quando le disposizioni non possono coesistere materialmente. Di conseguenza, la nipote perde la proprietà del bene, che rientra interamente nell'asse ereditario del padre defunto, a favore degli altri eredi legittimi.
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Legato in sostituzione di legittima: guida alla rinuncia
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un coniuge superstite che intendeva agire in riduzione senza aver preventivamente rinunciato per iscritto a un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto l'usufrutto di immobili. La Suprema Corte ha ribadito che, quando il legato riguarda diritti reali immobiliari, la rinuncia deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, non essendo sufficiente la semplice proposizione della domanda giudiziale di riduzione. L'acquisto del legato avviene infatti automaticamente al momento dell'apertura della successione, rendendo necessaria una dismissione formale per poter reclamare la quota di riserva.
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Consegna bene legato: obblighi erede e calcolo frutti
In una complessa vicenda successoria, la Corte di Cassazione ha stabilito principi fondamentali sulla consegna bene legato. La sentenza chiarisce che l'azione per ottenere il bene va intentata solo contro l'erede che ne ha la materiale disponibilità. Inoltre, ha censurato la liquidazione forfettaria del danno da mancato godimento, imponendo un calcolo analitico dei frutti civili, rivalutati e maggiorati degli interessi legali. Infine, ha operato una distinzione cruciale per il debito maturato: esso si divide tra i coeredi per il periodo anteriore al decesso del loro dante causa, mentre diventa un'obbligazione solidale per il periodo successivo.
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