Un uomo riceve per testamento dalla moglie deceduta un legato in sostituzione della quota riservata per legge. Il coniuge intende recuperare la propria quota di legittima impugnando le donazioni fatte dalla defunta ai nipoti. Durante il processo, il coniuge dichiara formalmente la rinuncia al legato sostitutivo. I giudici di merito ritengono tardiva tale dichiarazione, affermando la necessità di una rinuncia antecedente all'inizio della causa. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e ribalta la decisione. I giudici supremi stabiliscono che la rinuncia al legato sostitutivo può validamente intervenire anche nel corso del giudizio, purché avvenga prima della decisione finale e non sia stata preceduta da un'effettiva accettazione del legato stesso.
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