La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata che, dopo una sentenza di patteggiamento per i reati di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., aveva lamentato la mancata applicazione dello stato di necessità. La Corte ha ribadito che i motivi di ricorso contro le sentenze di patteggiamento sono tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che una doglianza generica non può essere ricondotta al vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto, se non in caso di errore palese ed immediato.
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