Tre persone, condannate per l'occupazione abusiva di immobile, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La loro unica motivazione era la presunta mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, uno sconto di pena. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile, ovvero irricevibile. I giudici hanno infatti scoperto che le attenuanti erano già state riconosciute nel primo grado del processo. Il ricorso era quindi manifestamente infondato, basato su un presupposto falso. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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